28 Marzo 2009
Quando e come si possono utilizzare le macchine agricole per la tutela del territorio

La legge 22 dicembre 2008, n. 201, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162”, pubblicata nella G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008, all’art. 2bis -  comma 1,  ha modificato l’articolato del  “codice della strada”,  con il seguente disposto:  “Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:  all’art. 57 comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo, “E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”.
Per effetto della novità normativa appena citata non residuano più dubbi circa la legittimità per le imprese agricole di poter impiegare le macchine agricole della propria azienda nella fornitura dei servizi cui si riferisce la nuova definizione di impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e di poter continuare ad espletare i servizi “ambientali” di cui all’articolo 15 della “legge di orientamento” a favore delle pubbliche amministrazioni..
Per approfondire l’argomento e dissipare gli ultimi dubbi interpretativi sulla normativa Coldiretti Asti ha richiesto un incontro con i dirigenti della Motorizzazione Civile di Asti (presenti il Direttore  Dott. Salvatore Ceruso  ed il funzionario resp. Dott. Enzo Borgatti.)
A seguito dell’incontro svoltosi in data 26 marzo, c/o la Motorizzazione, sono emerse le seguenti novità che  confermano e rafforzano la posizione di Coldiretti circa la possibilità offerta dalla cosiddetta legge di orientamento di impiegare le macchine agricole nelle operazioni “ambientali” di manutenzione del territorio.

Considerazioni emerse dall’incontro
con la Motorizzazione Civile
1) Operazione di sgombero neve: sull’argomento specifico non si evidenziano novità rispetto alle precedenti norme. Occorre l’istanza di collaudo per l’applicazione di lame sgombraneve anteriori, presso la sede della Motorizzazione interessata (con riferimento alla sede dell’allestitore) unitamente alla documentazione prevista.
2) Per tutte le altre operazioni diverse dallo sgombero neve, relative alla manutenzione del territorio (es. trinciature, pulizia fossi, ecc.) occorre fare le seguenti considerazioni.
Per  le attrezzature “portate e semiportate”, tipiche delle trattrici agricole non necessitano le  norme di collaudo citate (è il caso della trinciatrice collegata al terzo punto della trattrice).
Viceversa, per l’installazione di attrezzature diverse da quelle portate e semiportate le istanze di collaudo devono essere presentate direttamente presso il C.P.A. di Torino (es. per trinciatrice montata lateralmente).
E’ stato inoltre chiarito che, sia  per le operazioni di sgombero neve che per le operazioni di trinciatura effettuate con trinciatrici applicate lateralmente rimane immutata la classificazione  originaria del veicolo quale “trattrice agricola”.

 

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