La Giunta Regionale ha approvato due deliberazioni inerenti la produzione di biogas derivante dalla digestione anaerobica degli effluenti zootecnici.
Sono così stati aggiornati i criteri di “finanziabilità” stabiliti nel maggio 2008 per sostenere gli impianti di trattamento per biogas. Potranno essere ammesse a finanziamento regionale le strutture che trattino per almeno il 50% in peso gli effluenti zootecnici. E’ ora consentito l’utilizzo di scarti e prodotti dedicati di origine vegetale, per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela. Anche il mais è ammesso fino al 20% in peso.
Le produzioni agricole dedicate utilizzate negli impianti a biogas, dovranno essere reperite entro un raggio massimo di 70 km dall’impianto. Dovranno inoltre essere fornite garanzie per la corretta collocazione del quantitativo di azoto in uscita dall’impianto di trattamento, evitando trasferimenti o rilascio in atmosfera, e prevedendo di destinare i prodotti o sottoprodotti dell’impianto a terreni che richiedono azoto, ottenendo così un corretto bilanciamento dei
fabbisogni delle colture.
La Giunta ha inoltre regolamentato – come norma di carattere generale, che interessa tutti gli impianti di trattamento – le condizioni per l’assimilabilità del “digestato” all’effluente zootecnico e le modalità di utilizzo del materiale in uscita.
Il fenomeno della digestione anaerobica avviene in natura e può essere ottimizzato, ai fini della produzione di biogas, con l’aggiunta di fonti di carbonio, migliorandone la capacità fertilizzante. L’utilizzo del “digestato” ricavato da sostanze naturali a scopo agronomico, così come previsto dal regolamento regionale “10/R”, effettuato da aziende agricole singole o associate, è escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
Affinché il “digestato” possa essere assimilato all’effluente zootecnico, sono ammessi in ingresso, oltre agli effluenti, i residui delle coltivazioni (paglie, stocchi, colletti di barbabietola),
residui vegetali, e prodotti agricoli. In ogni caso, la quota di effluente zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del materiale in uscita, l’azienda, singola o associata, deve conservare, per almeno tre anni, la registrazione delle sostanze in ingresso, e deve rispettare criteri di bilanciamento della quantità di azoto per la distribuzione in campo.
“Il pacchetto di provvedimenti in materia di biogas – hanno affermato Paolo Rovellotti e Bruno Rivarossa, presidente e direttore Coldiretti Piemonte– permetterà da un lato di semplificare alcune procedure e dall’altro di incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili”.
Nei prossimi giorni sarà adottato il regolamento che permetterà alle aziende di accedere al programma di sostegno agli investimenti necessari all’adeguamento alla normativa sui nitrati.