8 Agosto 2009
LA PRODUZIONE DI BIO-ENERGIA E’ ATTIVITA’ CONNESSA

 La produzione di bio-energia è attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; ne consegue che, qualora la stessa sia svolta da un’impresa agricola, i ricavi derivanti sono da ritenersi assorbiti dal reddito agrario.
Un comportamento fiscale applicabile dalle aziende agricole aventi la natura giuridica di impresa individuale o società semplice; ovvero dalle s.n.c., s.a.s., s.r.l. o società cooperative in possesso della qualifica di “società agricola”, che hanno esercitato l’opzione per la tassazione in base al reddito agrario (D.M. n. 213/2007).
Affinché tale regime di tassazione risulti adottabile, è altresì necessario che sia rispettato il principio della prevalenza, ovvero la quantità di prodotto complessivamente utilizzato per la produzione di bio-energia (energia elettrica e calore da fonte agro-forestale o fotovoltaica, ma anche prodotti chimici e carburanti), derivi in misura prevalente dall’attività (principale) di coltivazione del fondo e/o allevamento animali.
Una condizione, quella della prevalenza, che può essere verificata in termini quantitativi, qualora i prodotti utilizzati abbiano la medesima natura; oppure adottando il principio del valore, ovvero confrontando il costo dei beni acquistati da terzi con il valore normale dei beni prodotti in azienda.
Inoltre, se anche tale metodologia non risulta applicabile (si pensi a prodotti non suscettibili di valutazione), è possibile adottare una “terza via”, ovvero misurando, a valle del processo produttivo, l’energia prodotta con propri prodotti (che deve essere maggiore) con quella ottenuta dai prodotti acquistati.
Al contempo l’Agenzia delle Entrate, con una recente circolare (n. 32/E del 06 luglio 2009) ha, altresì, individuato il criterio da adottare qualora l’energia derivi da fonte fotovoltaica; in questo caso è stabilito che l’elettricità prodotta dai primi 200 Kw di potenza nominale dell’impianto, è da considerarsi, in ogni caso, rientrante nell’ambito dell’attività agricola connessa.
I ricavi inerenti l’eventuale produzione eccedente sono assorbiti dal reddito fondiario dei terreni condotti, qualora venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
-                     l’energia elettrica derivi da un impianto architettonicamente integrato ed installato su strutture aziendali esistenti;
-                     il volume d’affari derivante dall’attività di coltivazione/allevamento è superiore rispetto a quello ottenuto dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente la franchigia dei 200 Kw (esclusa la tariffa incentivante);
-                     per impianti fino ad 1 Mw di potenza nominale, è necessario che per ogni 10 Kw di potenza eccedente il citato limite dei 200 Kw, sia coltivato un ettaro di terreno (fondi che devono essere condotti dallo stesso imprenditore agricolo che produce l’energia ed ubicati nel medesimo comune dove si trova il parco fotovoltaico, oppure in comuni confinanti).
Al verificarsi di tali ipotesi (ovvero nel rispetto dei citati limiti), quindi, i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di tale attività connessa, sono da ritenersi ricompresi nel reddito agrario; viceversa gli stessi costituiranno una componente positiva di reddito soggetta a tassazione.
Medesimo comportamento, in ambito fiscale, è da ritenersi applicabile all’eventuale tariffa incentivante percepita a fronte della produzione di energia elettrica; contributo di natura pubblica escluso dal campo di applicazione dell’IVA (ad eccezione del caso in cui l’impresa agricola si avvalga del servizio di Scambio sul Posto) e dalla ritenuta d’acconto del 4% (se percepita da soggetti che non producono reddito d’impresa).
Ai fini IVA la cessione di energia elettrica (attività per la quale è necessario tenere una contabilità separata) è soggetta a regime normale e ad aliquota ordinaria del 20%, tranne nei casi in cui la stessa sia ceduta direttamente a specifiche categorie di soggetti, in applicazione di quanto disposto dal punto 103), Tabella A, parte III, del D.p.r. n. 633/72 (per uso domestico; per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo di acque, …).
Per quel che concerne l’IRAP, l’aliquota applicabile è quella del 1,9% per la parte di reddito ricompresa o determinabile su base catastale; in caso contrario (produzione eccedente i limiti fissati a livello ministeriale), sarà necessario adottare la misura ordinaria del 3,9%.
I CERTIFICATI VERDI
In quanto titoli emessi dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) a favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili, aventi la finalità di certificarne la qualità e qualità prodotta, da un punto di vista fiscale, i certificati verdi assumono la natura di beni strumentali immateriali.
Ne deriva che il loro trasferimento (cessione) è soggetto ad IVA in misura ordinaria (aliquota del 20%). Per quel che concerne le imposte dirette, inoltre:
- se l’imprenditore agricolo è titolare di reddito agrario, i corrispettivi derivanti dalla cessione di tali beni immateriali, sono da ritenersi assorbiti dal reddito determinato su base catastale;
- se l’imprenditore agricolo produce energia oltre i limiti fissati (o non rientra nel reddito agrario), i proventi costituiscono una plusvalenza soggetta a tassazione.

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