Indennità compensativa zone montane Fino al 17 maggio prossimo le aziende agricole ubicate nelle zone montane possono accedere a una indennità compensativa. Per ogni ettaro di superficie coltivata ricadente nelle zone classificate montane, vengono concessi contributi ad ettaro sulla base di parametri unitari, fissati per tipo di coltura, come sotto specificato.
| Produzioni interessate
|
Premio EURO per ettaro di SAU |
| · Foraggere: · Pascoli; · Prati stabili e prati-pascoli, prati avvicendati, prati arborati; · Erbai, colture da insilati. |
130 |
| · Piante officinali, piccoli frutti, orticole, floricole, fragole, patate. |
160 |
| · Frutticoltura, Viticoltura, Castanicoltura e frutta in guscio. |
100 |
| · Frumento tenero, mais da granella, cereali minori, oleaginose. |
60 |
| · Altre colture. |
60 |
Per i pascoli il massimale di 130 €/ha è riferito a carichi di bestiame compresi tra 1 e 2 UBA/ha; per carichi di bestiame inferiori a 1 UBA/ha e fino a 0,3 UBA/ha il premio sarà proporzionalmente ridotto.
Nel caso in cui l’attività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni l’entità del premio verrà ridotta come segue:
- fino a 120 giorni: 1/3 del premio;
- tra 121 e 180 giorni: ½ del premio;
- oltre i 180 giorni: premio intero.