Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 ART. 13 IMU comma 14-ter dispone che i fabbricati rurali (di abitazione e strumentali) che risultano iscritti al catasto terreni, senza attribuzione di rendita, debbano essere censiti all'urbano entro il 30 novembre 2012 ( con la presentazione del DOCFA tramite libero professionista).
Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta IMU su questi fabbricati non ancora accatastati non verrà corrisposta a titolo di acconto ma in unica soluzione a saldo al 16 dicembre 2012. Sono comunque esenti da tale adempimento: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq.; serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, pollai, casotti, concimaie e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m., purché di volumetria inferiore a 150 mc; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
10 Aprile 2012
Accatastamento all’urbano